(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21
                         dell'8 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23
agosto 1995, n. 23 e 21 novembre  1995,  n.  32,  e  loro  successive
modificazioni e Integrazioni, iscritte in conto del cap. 10136/01 del
bilancio  della Regione per gli anni 1995 e successivi e destinate al
Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente  utili,  sono  versate
alla  contabilita'  speciale  denominata "Fondo Sociale della Regione
Sarda", di  cui  alla  legge  regionale  7  aprile  1965,  n.  10,  e
successive modificazioni ed integrazioni.