(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21 dell'8 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e Integrazioni, iscritte in conto del cap. 10136/01 del bilancio della Regione per gli anni 1995 e successivi e destinate al Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili, sono versate alla contabilita' speciale denominata "Fondo Sociale della Regione Sarda", di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.